Art. 6.
(Regolamento di organizzazione dell'Istituto e gestione dei fondi).

      1. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto in relazione ai criteri di standardizzazione

 

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e ai criteri selettivi di cui all'articolo 2, comma 11, prevede:

          a) l'intervento finanziario standard, anche secondo criteri di automatismo, di opere cinematografiche e di iniziative rispondenti a prerequisiti tecnici minimi, aggiornati a cadenza annuale, definiti dall'Istituto stesso;

          b) l'intervento finanziario selettivo di opere e di iniziative cinematografiche sulla base di una valutazione artistico-culturale, con particolare attenzione alla sperimentazione e alla ricerca, nonché alle opere prime e alle opere di grandi maestri riconosciuti a livello internazionale.

      3. Per quanto riguarda i criteri di standardizzazione, l'80 per cento del totale delle risorse economiche gestito dall'Istituto anche attraverso criteri automatici, ai sensi del comma 12 dell'articolo 2, è ripartito con le seguenti modalità:

          a) il 40 per cento è destinato ad essere investito in singole opere e in singole iniziative cinematografiche;

          b) il 30 per cento è destinato ad essere investito nell'attività di imprese che presentano progetti pluriennali, ovvero che realizzano almeno tre opere cinematografiche in due anni, con particolare attenzione a progetti coproduttivi ad alta vocazione di internazionalizzazione;

          c) il 10 per cento è destinato ad essere investito in modo privilegiato in opere e in progetti che vedono come partner coproduttivi regioni, province e comuni.

      4. Le quote di ripartizione di cui al comma 3 sono indicative e sono periodicamente aggiornate dal comitato di gestione sulla base delle richieste effettivamente presentate e di adeguate verifiche di efficienza e di efficacia.
      5. Per quanto riguarda i criteri selettivi, il 20 per cento delle risorse economiche gestito dall'Istituto a tale fine, ai sensi del comma 13 dell'articolo 2, deve comunque consentire la produzione di dieci opere

 

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prime ogni anno. È considerato criterio preferenziale per l'approvazione della partecipazione in associazione alla produzione di un'opera prima di lungometraggio da parte dell'Istituto l'avere realizzato un cortometraggio vincitore di premi in festival cinematografici.